La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche ? determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
L'art. 14 D.L. 201/2011, come modificato sul punto dalla L. 228/2012 (legge di Stabilità per l'anno 2013), prevede la classificazione in base alla seguente tabella delle utenze non domestiche secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999, istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Le utenze non domestiche sono, infatti, suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni con più di 5.000 abitanti |
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
066. Locali non civili vuoti ed inutilizzati
0666. Aree scoperte operative
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco, locali scommesse |
L'attribuzione delle categorie avviene di regola sulla base del Codice ATECO relativo all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione.
La tariffa applicabile di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Riduzioni
Per le utenze non domestiche sono riconosciute le seguenti riduzioni:
- RIDUZIONE 30% PER LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD USO STAGIONALE O NON CONTINUATIVO, MA RICORRENTE, RISULTANTE DA LICENZA O ATTO ASSENTIVO RILASCIATO DAGLI ORGANI COMPETENTI (riduzione art. 24 Regolamento TARES);
- RIDUZIONE 50% SULLE SUPERFICI DESTINATE A DEPOSITO O MAGAZZINO, PER LE ATTIVITA' CHE PRODUCONO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CHE PROVVEDANO ALLO SMALTIMENTO ED ALL'AVVIO AL RECUPERO TRAMITE TERZI OPERATORI, a seguito di presentazione di apposita dichiarazione e della relativa documentazione da allegare entro il mese di maggio di ogni anno (riduzione art. 25 Regolamento TARES); per la definizione dei rifiuti assimilati v. art. 3 Regolamento TARES.
Rifiuti speciali
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (v. art. 10 Regolamento TARES).
Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile ? calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività ? svolta la percentuale del 50% di abbattimento.
Per fruire dell'esclusione/abbattimento occorre indicare nella dichiarazione la superficie di formazione dei rifiuti distinti per codice CER, e comunque idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, anche tramite posta elettronica, entro il mese di maggio di ogni anno.
RESTANO VALIDE LE DICHIARAZIONI GIA' PRESENTATE AI FINI TARSU.
Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Tributi
Tel. 0172/710212 - 269 - 292 - mail: tributi@comune.savigliano.cn.it