Matrimonio religioso con effetti civili
Lo Stato Italiano riconosce effetti civili al matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile, secondo quanto previsto dal Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia (matrimonio concordatario).
Sono inoltre riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato, purché vengano osservate le formalità preliminari previste dalle leggi speciali in materia legge e che venga effettuata la trascrizione dei relativi atti nei registri di matrimonio.
Il matrimonio concordatario
La celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalla pubblicazione civile e, quindi, dal rilascio, da parte dell’ufficiale dello stato civile, del certificato attestante l’inesistenza di cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Subito dopo la celebrazione, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e redigere, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite eventuali dichiarazioni dei coniugi in ordine alla scelta del regime di separazione dei beni.
Successivamente uno degli originali dell’atto viene trasmesso all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei registri di matrimonio.
Dopo la trascrizione dell’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile potrà rilasciare i relativi estratti e certificati di stato civile.
Il matrimonio acattolico
Coloro che intendono contrarre matrimonio religioso secondo un culto acattolico devono fin dal principio rendere nota la loro volontà all’ufficiale dello stato civile e produrre il provvedimento di nomina del Ministro. Non esiste alcuna limitazione territoriale per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni dei Ministri di culto, per cui le funzioni possono essere esercitate su tutto il territorio nazionale. Inoltre, in caso di impedimento, il Ministro può delegare altro celebrante, che lo sostituisca a norma di legge e che abbia ottenuto sempre l’approvazione governativa per l’esercizio delle funzioni.
Effettuate le pubblicazioni, con modalità analoghe a quelle previste per il matrimonio civile, si dovrà procedere in modo diverso a seconda che la celebrazione avvenga nello stesso Comune oppure che la scelta della coppia riguardi un Comune diverso.
Nel primo caso, l’ufficiale di stato civile rilascia un’autorizzazione alla celebrazione dove, oltre a indicare i dati riferiti ai nubendi, specificherà le generalità del Ministro di culto e gli estremi del decreto di nomina indicandone la data.
E’ opportuno ricordare che la lettura degli articoli del codice civile 143, 144 e 147 dovrà essere rivolta agli sposi dal Ministro, il quale dovrà provvedere all’invio dell’atto di matrimonio in originale al Comune luogo di evento, inderogabilmente entro 5 giorni dall’avvenuta celebrazione. L’atto così pervenuto viene trascritto nei registri di stato civile. Non è ammessa la trascrizione tardiva come accade invece per il matrimonio concordatario.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".
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Codice civile, Libro primo "Delle persone e della famiglia".
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Legge 27 maggio 1929, n. 847 "Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia".
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Legge 24 giugno 1929, n. 1159 "Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
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