Denuncia di nascita
La denuncia di nascita deve essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, all’ufficio dello stato civile del comune dove è avvenuto il parto o del comune di residenza dei genitori.
In alternativa, la stessa dichiarazione può essere resa, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
Se la nascita è legittima (cioè se i genitori sono coniugati tra loro), è sufficiente la presenza di uno dei due genitori, munito di un documento d’identità valido e dell’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che hanno assistito al parto.
Se la nascita è naturale (cioè se i genitori non sono coniugati tra loro), è necessaria la presenza di entrambi i genitori, se entrambi intendono riconoscere il bambino. Anche in questo caso i dichiaranti devono esibire un documento di identità valido e l’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che hanno assistito al parto.
Contestualmente alla denuncia di nascita, il dichiarante, o i dichiaranti, impongono il nome al bambino.
Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco, Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco”. Negli estratti e nei certificati rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile e dall’Ufficiale d’Anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere: J,K,X,Y,W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".
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Codice civile, Libro primo "Delle persone e della famiglia".
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Sentenza della Corte Costituzionale 27/04/2022, n. 131
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Tel. 0172 710213
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