IMU DAL 2020 - Comune di Savigliano (CN)

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IMU DAL 2020

 

A partire dall’1.1.2020 la nuova IMU (Imposta Municipale Propria) viene disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi 739-783 L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020).

Il D.M. 29 luglio 2022 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU, disponibile unitamente alle istruzioni per la compilazione, al seguente link:

https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/Dichiarazione-IMU_IMPi-anno-2022/

 

Aliquote anno 2023

 

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 28.12.2023 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2023.

 

ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2023

 

Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate

10,6 per mille

Aliquota per l’abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

6 per mille

Aliquota per terreni agricoli

8,1 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

1 per mille

Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998

8,6 per mille

Detrazione per l’abitazione principale

€ 200,00

 

Scadenze pagamenti

 

Il versamento dell'IMU è effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l’anno 2023, la scadenza del saldo è fissata per lunedì 18 dicembre 2023.

 

Regolamento

 

Regolamento per la disciplina dell’IMU

 

Presupposto dell’imposta

 

Presupposto impositivo IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, diversi dall'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

 

Abitazione principale

 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare ad eccezione delle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e sono esenti dall’imposta anche le relative pertinenze, come definite ai sensi di legge.

L'esclusione opera anche per gli immobili considerati abitazione principale dalla legge e dal regolamento comunale.

Il Comune di Savigliano, infatti, considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La Legge di Bilancio 2020, prevede che sia soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, estendendo così l’esenzione nei casi previsti dalla legge, anche ai casi di separazione delle famiglie di fatto.

 

Base imponibile

 

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 1 commi 745-746 L. 160/2019.

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/5;
f) 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Dall’1.1.2020, si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.

Dall’1.1.2020, le variazioni di rendita catastale che intervengono in corso d’anno decorrono dalla data di fine lavori, ovvero se antecedente dalla data di utilizzo dello stesso.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno di imposta, ovvero a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

DELIBERA G.C. 182 DEL 04.12.2023 - VALORE AREE EDIFICABILI

 

Riduzioni base imponibile

 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico;

b)per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni ed a seguito presentazione di istanza di riduzione IMU per inagibilità e di dichiarazione sostitutiva di inagibilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., munite dell’apposita documentazione;

c) per le abitazioni, ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1, A8, A9 concesse in comodato ai parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione, il contratto sia registrato e si risieda nello stesso Comune.

 

Esenzioni ed agevolazioni

 

Per la nuova IMU, l’art. 1 comma 759 L. 160/2019 conferma le precedenti esenzioni, precisando inoltre al comma 743 che, in presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, dall’1.1.2020, si terrà conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, con conseguente impossibilità di estendere eventuali agevolazioni ai contitolari non in possesso dei relativi requisiti.

Si conferma, in particolare, l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del medesimo decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Il Regolamento comunale prevede, inoltre, l’esenzione per gli immobili dati in comodato gratuito al Comune di Savigliano, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Dal  2022 sono esenti dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Dal 2023, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata la denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione continuata di domicilio o di invasione di terreni od edifici, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. In merito si rimanda all’art. 1 commi 81 e 82 della predetta legge.

Per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta al 75 per cento ai sensi di legge.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, limitatamente all’anno 2022 l’IMU è ridotta al 37,5 per cento. A regime la riduzione è pari al 50 per cento.

 

Come effettuare il versamento

 

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione presso gli sportelli bancari, attraverso servizi on line o presso qualsiasi ufficio postale, utilizzando il modello F24 ed indicando i codici tributo già in vigore per l’IMU.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni in cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Importo minimo

 

Non sono dovuti versamenti quando l'importo del tributo annuale complessivamente dovuto dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti nel Comune di Savigliano risulti inferiore ad € 4,00 annui.

 

Dichiarazione di variazione

 

La dichiarazione IMU deve essere presentata o trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

 

Informazioni

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi al n. 0172/710225 ovvero scrivere all’indirizzo tributi@comune.savigliano.cn.it

 

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