Anagrafe degli italiani residenti all’estero
L’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) è stata istituita nel 1988, quale parte integrante dell’anagrafe della popolazione residente.
In essa vengono registrati i dati anagrafici dei cittadini italiani che hanno trasferito all’estero la propria dimora abituale.
L’iscrizione nell’A.I.R.E. consente ai cittadini italiani residenti all’estero di ottenere dall’ufficio anagrafe del comune italiano di iscrizione il rilascio delle seguenti certificazioni:
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certificato di stato di famiglia, nel quale figurano i cittadini italiani, abitanti al medesimo indirizzo estero, che fanno parte della stessa famiglia anagrafica;
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certificato di residenza, attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell’anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente all’anagrafe degli italiani residenti all’estero con decorrenza dalla data di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento all’estero ovvero dalla data di iscrizione nell’anagrafe dei residenti all’estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.
L’iscrizione nell’A.I.R.E. consente inoltre di esercitare il diritto di voto per corrispondenza oppure di essere avvisati dello svolgimento delle votazioni, se si preferisce votare nel comune italiano di iscrizione.
I cittadini che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di espatrio. L’ufficio consolare comunica il trasferimento al comune italiano di provenienza tramite un apposito modello denominato CONS01 e il comune provvede all’iscrizione nella propria A.I.R.E.
La dichiarazione all’ufficio consolare deve essere resa nello stesso termine anche nel caso in cui il cittadino che emigra abbia già richiesto l’iscrizione all’A.I.R.E. presso il comune italiano di residenza.
L’iscrizione nell’A.I.R.E. viene effettuata inoltre in caso di registrazione dell’atto di nascita trasmesso dalle autorità diplomatiche o consolari e per acquisito della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero.
Non sono iscritti nell’A.I.R.E. i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata non superiore a 12 mesi.
I cittadini italiani residenti all’estero devono dichiarare al competente ufficio consolare ogni variazione dei dati anagrafici che li riguardano, quali il trasferimento di residenza o di abitazione, il cambiamento della qualifica professionale o del titolo di studio, e le variazioni dello stato civile a seguito di matrimonio, divorzio e così via.
Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all’estero sono rese all’autorità consolare. Nel caso in cui siano rese alle autorità locali competenti, il dichiarante deve provvedere ad inviare copia dell’atto all’autorità diplomatica o consolare.
Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest’ultimo caso gli interessati devono provvedere ad inviare copia dell’atto all’autorità diplomatica o consolare.
In caso di rimpatrio l’interessato deve presentare richiesta di residenza all’ufficio anagrafe del comune italiano nel quale trasferisce la dimora abituale e viene quindi cancellato dall’A.I.R.E.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all’estero".
D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 "Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero".
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Anagrafe:
Tel. 0172 710211
Fax 0172 710302
E-mail info@comune.savigliano.cn.it