Denuncia di morte
In caso di decesso avvenuto in un’abitazione privata la denuncia di morte deve essere resa all’ufficio dello stato civile, entro 24 ore dal decesso, da uno dei congiunti, da una persona convivente con il defunto oppure una persona informata del decesso (normalmente un incaricato dell’impresa di onoranze funebri).
Se il decesso avviene in ospedale, casa di cura o riposo, alla denuncia di morte provvede l’amministrazione ospedaliera.
E’ necessario inoltre che il medico curante o necroscopo accerti le cause della morte e compili un’apposita scheda predisposta dall’ISTAT.
Si deve altresì avvisare il medico necroscopo dell’A.S.L. competente, il quale non prima di 15 ore dal decesso e non dopo 30 ore, procede all’accertamento della morte, redigendo il certificato necroscopico.
L’ufficiale dello stato civile rilascia il permesso di seppellimento dopo aver accertato, dal certificato del medico necroscopo, che la morte non e’ dovuta a reato o a causa violenta.
Quando risultino invece segni o indizi di morte violenta sara’ possibile dare sepoltura al cadavere solo dopo il rilascio del nulla osta al seppellimento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
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D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".
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D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 "Approvazione del regolamento di polizia
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