Autenticazione di firme
Devono essere autenticate soltanto le firme in calce alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dirette a soggetti privati e quelle finalizzate alla riscossione, da parte di terzi, di benefici economici (ad esempio, pensioni e contributi).
L’autenticazione della firma consiste nell’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
La firma può essere autenticata direttamente dal funzionario dell’ufficio che ha richiesto la documentazione, oppure da un notaio, cancelliere o segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco, in qualsiasi comune, anche diverso da quello di residenza.
L’interessato deve presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe munito di un documento di identità valido. La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiore di età e capace di intendere e volere.
Se l’interessato è interdetto o incapace di intendere o di volere, la dichiarazione deve essere resa e firmata dal tutore.
Se l’interessato è analfabeta o impedito fisicamente, il funzionario incaricato attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni.
Il costo dell’autenticazione di firma è di euro 0,26 (per diritti di segreteria), se l’atto è esente dall’imposta di bollo e di euro 16,52 se l’atto è soggetto all’imposta di bollo (euro 16,00 per marca da bollo più euro 0,52 per diritti di segreteria).
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell’imposta di bollo".
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