Denuncia di nascita - Comune di Savigliano (CN)

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Denuncia di nascita


La denuncia di nascita deve essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, all’ufficio dello stato civile del comune dove è avvenuto il parto o del comune di residenza dei genitori.
In alternativa, la stessa dichiarazione può essere resa, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

 

Se la nascita è legittima (cioè se i genitori sono coniugati tra loro), è sufficiente la presenza di uno dei due genitori, munito di un documento d’identità valido e dell’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che hanno assistito al parto.
Se la nascita è naturale (cioè se i genitori non sono coniugati tra loro), è necessaria la presenza di entrambi i genitori, se entrambi intendono riconoscere il bambino. Anche in questo caso i dichiaranti devono esibire un documento di identità valido e l’attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che hanno assistito al parto.

 

Contestualmente alla denuncia di nascita, il dichiarante, o i dichiaranti, impongono il nome al bambino.
Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco, Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco”. Negli estratti e nei certificati rilasciati dall’Ufficiale dello Stato Civile e dall’Ufficiale d’Anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere: J,K,X,Y,W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.

La Sentenza della Corte Costituzionale 27/04/2022, n. 131 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 262, Codice civile nella parte in cui prevede che il figlio assuma automaticamente il cognome del padre. L'illegittimità è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
La Corte ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi di entrambi genitori nell'ordine da loro deciso, a meno che, di comune accordo, attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di quest'ultimo, devono essere attribuiti i cognomi di entrambi i genitori.
Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, pertanto la Sentenza si applica esclusivamente nei casi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, compresi quelli in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale.

 

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".

  • Codice civile, Libro primo "Delle persone e della famiglia".

  • Sentenza della Corte Costituzionale 27/04/2022, n. 131

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Stato Civile:

Tel. 0172 710213

E-mail info@comune.savigliano.cn.it

 

 

 

 

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