Cittadinanza italiana - Comune di Savigliano (CN)

Informazioni utili | Come fare per | Cittadinanza italiana - Comune di Savigliano (CN)

Cittadinanza italiana

 

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso.
I figli di padre e/o madre italiani, i figli di genitori ignoti o apolidi nati nel territorio della Repubblica italiana e gli stranieri minori adottati da cittadino italiano acquistano automaticamente la cittadinanza italiana.
Altresì tutti i cittadini stranieri maggiorenni, ai quali è stato notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana, devono prestare il relativo giuramento.

Acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:

  • automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
  • su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
  • su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);
  •  per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
  •  per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
  • per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
  • su domanda, per essere nati in territori già italiani.
  • su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
 

Il diritto alla cittadinanza per jus sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
  • l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
 

Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate al Prefetto di Cuneo ovvero all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.
Notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana il cittadino deve contattare l’Ufficio di Stato Civile per concordare l'appuntamento per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento

Acquisizione della cittadinanza italiana neo 18enni 

Al compimento del 18° anno di età, ed entro il 19°, si può presentare la richiesta presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
E' possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana", se si possiedono i seguenti requisiti: 

  • nascita in Italia da genitori stranieri; 
  • residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni; 
  • possesso di un titolo di soggiorno; 
  • iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
 

Per poter ottenere la cittadinanza italiana con tale modalità, è necessario aver avuto la residenza o la dimora abituale in Italia ininterrottamente dalla nascita al compimento del 18° anno di età, ed essere in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri.
La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di 250 euro, mediante bollettino postale.
Si informa che nel caso in cui la dichiarazione non possa essere accolta, il contributo non potrà essere rimborsato.
 

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

  • L. 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuovo norme sulla cittadinanza". 

  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91".

  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana".

  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Stato Civile:

Tel. 0172 710213

E-mail info@comune.savigliano.cn.it

 

 

 

 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il