L’inagibilità di un immobile consiste in un degrado fisico sopravvenuto, superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni ai sensi del vigente Regolamento Edilizio.